Non è tenuto a pagare nulla il consumatore che si ritrova con una fornitura mai richiesta: anche la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata nettamente sull’argomento (Cass., III sez., ord. 12.1.2021, n. 261.), dopo essere stata chiamata a esaminare il caso di una persona che aveva avuto un aumento in bolletta in seguito a un cambio di contratto avvenuto a sua insaputa.

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Dal mercato di maggior tutela al mercato libero senza averlo richiesto

I fatti su cui si è espressa la Cassazione riguardano il caso di un consumatore che aveva regolarmente concluso un contratto per la fornitura di energia elettrica con Enel Servizio Elettrico s.p.a., società che opera nel cosiddetto mercato di maggior tutela. Il contratto per un certo periodo aveva avuto normale esecuzione, fino a quando all’improvviso il consumatore si era visto fornire energia elettrica da una diversa società, Enel Energia s.p.a., operante nel cosiddetto mercato libero, tra l’altro con una tariffa molto meno vantaggiosa. 

Il consumatore non poteva essere a conoscenza del nuovo contratto perché questo era stato falsamente sottoscritto da un incaricato della società Enel stessa: si è quindi rifiutato di pagare la nuova fornitura e si è adoperato per veder riconosciuto il diritto di rientro al precedente contratto.

Fornitura non richiesta: la Cassazione chiarisce l’interpretazione

Inizialmente il Giudice di Pace ha accolto le domande del consumatore specificando che nulla era dovuto alla nuova società, nemmeno a titolo di ingiustificato arricchimento per il periodo in cui aveva erogato il servizio sostituendosi alla prima società, in base a quanto stabilito dall’art. 57 del Codice del Consumo. 

Una diversa interpretazione dello stesso articolo ha dato spazio al ricorso della società, che si è vista dare ragione dal Tribunale: secondo la nuova sentenza a essere “non richieste” erano la nuova società fornitrice e le condizioni contrattuali che pretendeva di applicare al consumatore, ma non la fornitura in sé e per sé considerata… Detto in parole più semplici, il consumatore avrebbe comunque dovuto pagare per il servizio ricevuto e anche un indennizzo per il suo  “indebito arricchimento”!

La parola finale l’ha avuta però la Cassazione dopo che il consumatore ha insistito sulla sua posizione impugnando la sentenza del Tribunale. La Suprema Corte ha fatto chiarezza sulle problematiche interpretative dell’articolo 57 del Codice del Consumo e gli ha dato pienamente ragione.

Fornitura non richiesta e indebito arricchimento

La Cassazione ha chiarito che nella nozione di “forniture non richieste” di cui all’art. 57 non rientrano solo i casi di forniture ricevute ex novo, ma anche quelli in cui il consumatore riceve la fornitura da un professionista diverso da quello con il quale aveva concluso il contratto, che abusivamente si sia sostituito a quest’ultimo senza aver mai ricevuto una richiesta in tal senso da parte del consumatore.

C’era poi una seconda questione: il consumatore deve corrispondere o meno il corrispettivo per la fornitura e l’indennizzo per l’ingiusto arricchimento relativamente alle forniture di cui ha usufruito? La soluzione indicata dalla Corte di Cassazione si basa ancora sull’art. 57 del Codice del Consumo affermando che questo è “chiaramente volto a tutelare il consumatore e ad esonerarlo da oneri conseguenti a pratiche commerciali scorrette”. Il consumatore quindi non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta.

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