Modifiche dei tassi di interesse nel nostro conto corrente bancario: una sorpresa? E’ possibile, anche se in realtà, da clienti, dovremmo essere attenti e accorti ogni volta che firmiamo un contratto, anche quando a proporcelo è la nostra banca.

La facoltà di modificare unilateralmente i tassi di interesse deve infatti essere espressamente approvata dal cliente, ovvero da noi, in quanto il meccanismo è simile a quello di approvazione delle clausole vessatorie: la previsione contrattuale deve essere portata a conoscenza del cliente, il quale approverà la norma nell’ambito delle condizioni generali e, a parte, firmerà le clausole onerose, in questo caso una maggiorazione di spese o una modifica nel cambio di interessi.

Cosa accadeva nei vecchi contratti di conto corrente

Nei vecchi contratti di conto corrente e apertura di credito stipulati negli anni 1980-1990, ed in alcuni casi anche negli anni 2000, questa clausola è spesso nulla con la possibilità, quindi, di richiedere il ripristino delle condizioni più vantaggiose ed il ricalcolo del saldo a debito o a credito.

Come evidenziato nel documento “Modifiche unilaterali dei contratti bancari e finanziari. Obblighi degli intermediari e diritti dei clienti”, di cui ci siamo occupati di recente in un articolo su Cambiapasso, deve sempre sussistere un giustificato motivo e questo deve essere sempre esposto in modo chiaro ed esaustivo. 

Motivazioni generiche quali il “mutato contesto di mercato”, “l’aumento dei costi amministrativi di gestione” o il “recupero percentuale del tasso di inflazione” non possono essere considerate valide.

Gli obblighi della banca nella comunicazione al cliente

La banca deve trasmettere la comunicazione evidenziando la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”.

Altro aspetto da tenere a mente: le variazioni devono essere comunicate con un anticipo di almeno 60 giorni, devono avere forma scritta. Le proposte di modifica unilaterale del contratto producono il loro effetto dal momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario: nel caso in cui il destinatario contesti la ricezione della lettera con la quale la banca comunica la proposte di modifica unilaterale del contratto – di solito inviata dall’istituto di credito per posta ordinaria priva di qualsiasi elemento di tracciabilità – ricade sul mittente, quindi sulla banca, l’onere di fornire elementi che possano provare in modo inequivocabile la ricezione e quindi la presa visione e conoscenza dei contenuti della stessa lettera da parte del cliente.

Eventuali contestazioni: l’Arbitro bancario finanziario

Nei casi in cui il cliente, quindi, contesti la ricezione della proposte di modifica unilaterale del contratto, è responsabilità dell’intermediario bancario provare che la comunicazione di variazione sia stata regolarmente inviata ed effettivamente ricevuta dal cliente: in caso di mancata prova, le variazioni del tasso di interesse non potranno considerarsi efficaci nei confronti del cliente il quale potrà, di conseguenza, richiedere il calcolo degli interessi con l’applicazione del tasso di interesse in vigore prima della modifica contestata.

L’Arbitro Bancario Finanziario (organismo stragiudiziale di composizione delle controversie bancarie) ritiene non raggiunta la prova di ricezione delle proposte di modifica unilaterale del contratto ogniqualvolta l’intermediario bancario, pur producendo copia delle proposte di modifica unilaterale del contratto, si sia limitato ad affermare solo l’invio a mezzo posta ordinaria della stessa, senza però riuscire a provare che tale comunicazione sia effettivamente giunta all’indirizzo del cliente.

Che fare in caso di dubbi o presunte irregolarità?

Se ti sei accorto di aver subito degli aumenti dei tassi di interesse non giustificati puoi rivolgerti agli esperti presenti all’interno dell’associazione Assoutenti che ti offriranno il servizio di verifica e controllo delle modifiche dei tassi di interesse applicate dalla banca sul tuo conto corrente.

Nel caso in cui venga accertata l’invalidità delle modifiche applicate, si potrà procedere con il ricalcolo degli interessi applicando i tassi in vigore prima delle modifiche contestate e con la predisposizione del reclamo da inoltrare alla banca al fine di richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca stessa a seguito dell’applicazione dei tassi di interesse contestati. (a cura di Barbara Pasi, consulente Cambiapasso)

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