Quanto volte capita di ricevere l’estratto conto del proprio conto corrente e, tra parole difficili e concetti che sembrano per specialisti, ci si accorge che si stanno pagando interessi altissimi.

Un dejà vu per molti: si cerca di capire, rivolgendosi al referente della propria filiale, ma la risposta spesso, è sempre la stessa. Tutto appare regolare, dal punto di vista della banca che in precedenza aveva inviato una“lettera con la quale si comunicava l’aumento dei tassi di interesse e non avendo ricevuto contestazioni i tassi di interesse sono stati aumentati grazie al silenzio assenso…”.

Con questa comunicazione, ci si sente quasi…in trappola! Nella maggioranza dei casi è una lettera che abbiamo ricevuto, letto distrattamente e poi dimenticato. Per capire meglio queste situazioni  abbiamo parlato con Barbara Pasi,  esperta sul tema e consulente di Cambiapasso.

Che cosa dice Banca d’Italia in merito, anche a tutela del cittadino?

Banca d’Italia, nel documento “Modifiche unilaterali dei contratti bancari e finanziari. Obblighi degli intermediari e diritti dei clienti”, fornisce le seguenti spiegazioni sull’argomento:

“I contratti stipulati dalle banche e dagli intermediari finanziari con la propria clientela possono essere modificati, nel corso della loro durata, su iniziativa unilaterale degli operatori bancari e finanziari, nel rispetto di precise condizioni di legge”.

Quali sono queste norme?

Nello specifico le norme prevedono che le banche e gli intermediari finanziari debbano inviare alla propria clientela innanzitutto una comunicazione preventiva che illustri il contenuto della modifica unilaterale proposta; devono essere poi specificate le motivazioni che ne sono alla base e la data di entrata in vigore.

Sempre nel documento di Banca d’Italia si legge che “la facoltà di modifica unilaterale deve essere prevista nel contratto e approvata specificamente dal cliente; se non è prevista o non è approvata specificamente, le banche e gli intermediari finanziari non possono adottare modifiche unilaterali”.

Non sempre ci ricordiamo di specificare questi aspetti, al momento di firmare un contratto: come il cliente può informarsi nel corso del tempo?

Il cliente deve essere informato delle modifiche con un preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o attraverso altra modalità precedentemente accettata dal cliente stesso; le banche e gli intermediari finanziari devono comunicare al cliente anche il motivo che giustifica le modifiche proposte : il cosiddetto“giustificato motivo”.

Il cliente può recedere dal contrato se si accorge che non è in linea con le aspettative?

Il cliente ha la possibilità di recedere dal contratto senza spese entro la data prevista per l’entrata in vigore delle modifiche; inoltre se le modifiche peggiorative sono adottate senza rispettare le condizioni previste dalla legge, sono inefficaci. La liquidazione del rapporto deve essere effettuata applicando le condizioni precedenti ma se il cliente non recede dal contratto, le variazioni si intendono approvate. Ecco perché poi ci si ritrova con la “Proposta di modifica unilaterale del contratto”…”. (a cura di Barbara Pasi, consulente Cambiapasso)

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