Se il consumo di acqua è anomalo, la società di gestione del servizio idrico deve informare l’utente: la III Sezione Civile della Corte di Cassazione lo ha precisato con l’ordinanza 15 settembre 2021, n. 24904.

Se la società non avvisa deve risarcire i danni

La vicenda ha come teatro un comune della Toscana ma potrebbe essersi svolta o svolgersi in tutto il Paese: un cittadino cita in giudizio la società che gestisce il locale servizio idrico, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa del fatto che proprio la società non lo aveva avvisato dei consumi anomali registrati dalla sua utenza. In virtù del rapporto contrattuale di somministrazione di acqua potabile, infatti, la società avrebbe dovuto fare questa segnalazione.

La domanda viene accolta dal Giudice di Pace, che considera la società effettivamente inadempiente e la condanna a pagare l’importo di 3.312,10 euro.

Il Tribunale e la Cassazione successivamente confermano la decisione di primo grado.

Perdita occulta: gli obblighi della società e quelli dell’utente

Quello che si configura in casi simili è la violazione e/o la falsa applicazione delle previsioni della Carta del Servizio Idrico Integrato, nonchè di quelle del Regolamento del Servizio di distribuzione e fornitura di acqua potabile. Richiamando gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica, i giudici hanno affermato che non è sufficiente il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, per considerare adempiuto l’obbligo previsto per l’azienda fornitrice dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Un altro aspetto importante viene sottolineato nella sentenza: l’adempimento o meno dell’utente all’onere di verificare il regolare funzionamento dell’impianto e del contatore, o di fare l’autolettura, non esclude l’inadempimento da parte dell’azienda somministrante di fare le adeguate comunicazioni. Si tratta di due obblighi distinti, dunque se l’utente non viene avvisato del consumo anomalo conserva il diritto al risarcimento.

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(D.F.)

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