Vi è mai capitato di controllare un estratto conto del vostro conto corrente e trovare addebiti con la causale:  “commissione di istruttoria veloce o C.I.V.”?

Bene, non si tratta di un errore: significa che la vostra banca vi ha addebitato un costo relativo all’utilizzo di somme oltre la disponibilità.

Ma vediamo di capirci meglio e conoscere più da vicino la C.I.V., grazie alla collaborazione di Barbara Pasi, consulente esperto di Cambiapasso di Assoutenti Emilia-Romagna.

Che cosa è la commissione di istruttoria veloce? 

La commissione di istruttoria veloce o C.I.V. è una commissione introdotta dal Testo Unico Bancario (T.U.B.). Stabilisce che  “a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento”.

La  C.I.V. risulta introdotta in sostituzione di tutti i costi che le banche applicavano con riferimento sia alle aperture di credito che agli sconfinamenti: per tale motivo deve necessariamente essere determinata sulla base dei costi che effettivamente la banca sostiene per effettuare una valutazione specifica, denominata appunto “istruttoria veloce”, ogni qualvolta il saldo del conto corrente risulta avere un saldo a debito oltre la disponibilità concessa dalla banca.

Per determinare l’entità dei costi sostenuti dagli istituti di credito per queste attività, Banca d’Italia  indica che i costi presi in considerazione siano esclusivamente “connessi con lo svolgimento di un’attività istruttoria “veloce” preventiva alla concessione del credito (..) sicché tra questi non possono essere inclusi quelli rivenienti, ad esempio, dal monitoraggio e gestione ex post degli sconfinamenti”. Come sempre, i criteri utilizzati per la rilevazione devono essere supportati da motivazioni documentate e verificabili.

Quando la C.I.V. risulta ‘illegittima’?

L’intensivo utilizzo della commissione di istruttoria veloce o C.I.V. risulta, quindi, illegittimo in tutti i casi in cui la banca non sia in grado di dimostrare di aver compiuto una corrispondente attività istruttoria di fido per ogni singola applicazione.

Recenti conclusioni espresse dall’Arbitro Bancario Finanziario di Roma e di Milano,  determinano come la frequenza di applicazione della C.I.V. indichi come la stessa non sia stata preceduta da un’effettiva attività istruttoria e come ne consegua la nullità della clausola e, per l’effetto collegato, l’obbligo dell’intermediario di riaccreditare con giusta valuta al cliente l’integrale importo addebitato a tale titolo.

Che fare in caso di dubbi?

Se controllando gli estratti conto del tuo conto corrente ti sei accorto di aver subìto degli addebiti con la causale “commissione di istruttoria veloce o C.I.V.” puoi rivolgerti agli esperti presenti all’interno dell’Associazione che ti offriranno il servizio di verifica del tuo conto corrente finalizzato ad accertata l’illegittimo addebito di tali commissioni.

Successivamente si potrà procedere con il calcolo delle commissioni illegittimamente addebitate e con la predisposizione del reclamo da inoltrare alla banca al fine di richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca stessa a seguito della non corretta applicazione delle commissioni di istruttoria veloce.

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