Dal 1° gennaio 2020 essere classificati come clienti inadempienti dalle banche, sia per le imprese che per le persone fisiche, sembra essere molto più frequente rispetto al passato. Le nuove regole europee in materia di default, applicate dalle banche dal gennaio di quest’anno, generano non poche preoccupazioni tra i clienti delle banche. I criteri e le modalità dettate a livello europeo dal Regolamento sui requisiti di capitale delle banche – in vigore dal gennaio 2014 – risultano molto più ferree rispetto ai criteri e alle modalità adottati fino ad oggi a livello nazionale.

Default: quando si attiva

Lo stato di default si attiva ogni qualvolta il debitore risulti in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante: così l’obbligazione è definita quando le esposizioni al dettaglio da parte di persone fisiche e PMI (piccole e medie imprese) superano i 100 euro e l’1% del totale delle esposizioni verso la Banca; per le imprese, il default scatta quando le esposizioni delle imprese superano i 500 euro e l’1% del totale delle esposizioni verso la Banca (con esposizione globale verso il sistema bancario maggiore di 1 milione di euro). Per esposizione si intende l’utilizzo in sconfinamento di conti correnti operanti esclusivamente su basi attive o l’utilizzo oltre il limite massimo del fido di cassa concesso sul conto corrente.

Dal gennaio 2020 quindi, essere classificati come clienti inadempienti dalle banche, sia per le imprese che per le persone fisiche, sembra essere una probabilità di cui tener conto: sarà sufficiente superare per 90 giorni due soglie il cui importo risulti, allo stesso tempo:

– per persone fisiche e piccole medie imprese: 1° soglia superiore a 100 euro e 2° soglia superiore all’1% del totale delle esposizioni verso la Banca;

– per le imprese (con esposizione globale verso il sistema bancario maggiore di 1 milione di euro): 1° soglia superiore a 500 euro e 2° soglia superiore all’1% del totale delle esposizioni verso la Banca.

Inoltre, non sarà più consentito compensare gli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate dallo stesso debitore, diversamente da quanto consentito dalla disciplina precedente; la banca andrà a classificare l’impresa in default anche nel caso in cui siano presenti altre linee di credito ancora disponibili con la stessa banca che, prima dell’entrata in vigore delle nuove regole, potevano essere utilizzate per la compensazione degli inadempimenti in essere ed evitare il default della posizione debitoria.

Un effetto domino del default

Nel caso di default anche di una sola posizione debitoria, per una sorta di effetto domino, si andrà a generare l’automatico default di tutte le esposizioni in essere nei confronti della banca. Tuttavia, nel caso in cui il debitore sia una persona fisica o una PMI con un’esposizione complessiva inferiore a 1 milione di euro nei confronti della banca, il default su una singola esposizione non necessariamente determina l’automatico default su tutte le altre esposizioni dell’impresa verso il medesimo intermediario finanziario.

Per queste tipologie di imprese, la banca può, infatti, decidere di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito, a meno che l’arretrato sulla singola esposizione rappresenti una parte significativa del complesso delle esposizioni del debitore verso la stessa banca.

Al superamento delle due soglie, come sopra indicato, si attiverà la segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia con la possibile, conseguente, difficoltà di poter accedere a nuovo credito ed in alcuni casi anche di poter mantenere le linee di credito in essere senza penalizzazioni e maggiore onerosità delle stesse.

Come uscire dal default?

Secondo la nuova regolamentazione, per uscire dal default, devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare il debitore in default. Durante tale periodo, la banca valuta il comportamento e la situazione finanziaria del debitore e, trascorsi i tre mesi, può riclassificare il debitore in uno stato di non default laddove ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest’ultima sia effettivo e permanente.

Nella Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default – elaborata nell’ambito del Tavolo di Condivisione Interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali (CIRI), con l’obiettivo di favorire il rapporto delle imprese con le banche e gli altri intermediari – si evidenzia come per le imprese e per le persone fisiche, risulti fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nei rimborsi dei propri debiti verso le banche anche per importi di modesta entità. Tutto questo per poter evitare che la banca debba classificare il debitore (persona fisica o impresa) in default con la conseguente attivazione di qualsiasi azione che venga ritenuta dalla stessa banca idonea a tutelare i propri crediti, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza europee.

Nel caso in cui il debitore venga classificato a default sulla base delle nuove regole europee ciò non comporta l’automatica segnalazione anche “a sofferenza” nella Centrale Rischi in quanto gli intermediari continueranno a segnalare un cliente “a sofferenza” solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito. Inoltre, tale segnalazione presuppone che l’intermediario abbia condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito. Non vi è quindi alcun automatismo tra la classificazione a “default” e la segnalazione “a sofferenza” in Centrale Rischi (vedi “Q&A sulla nuova definizione di default” sito Banca d’Italia). (a cura di Barbara Pasi, consulente Assoutenti Emilia Romagna)

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